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Attività >> DETRAZIONI E CONTO TERMICO
 
DETRAZIONI FISCALI
 
La legge finanziaria per il 2007 (L.296/2006) ha introdotto in Italia la possibilità per i contribuenti di detrarre dall'IRPEF il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Attraverso successive modifiche legislative la detrazione è passata dal 55% al 65% per interventi successivi al 06/06/2013. Con ulteriori modifiche successive la detrazione fiscale per alcuni interventi è passata da 65% al 50% (infissi esterni e caldaie a condensazione prive di sistema di termoregolazione evoluto).
In generale la detrazione spetta per:
  • interventi di riqualificazione energetica di interi edifici esistenti con conseguimento di un "indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale" inferiore di almeno il 20% rispetto a valori specifici stabiliti in base alla zona climatica e alla forma dell'edificio
  • interventi sull'involucro di edifici esistenti o loro parti riguardanti pareti, solai, coperture o infissi confinanti con ambienti non riscaldati o con l'esterno
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda in edifici esistenti
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ibridi preassemblati dotati di pompa di calore e caldaia a condensazione
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti geotermici a bassa entalpia
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti termici dotati di generatori a biomassa
  • installazione di schermature solari
  • installazione di sistemi di building automation, quali dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva
IN EVIDENZA: "BONUS FACCIATE" - La legge di Bilancio 2020 ha previsto che per interventi effettuati a partire dal 01/01/2020 sia possibile detrarre al 90% dall'IRPEF le spese necessarie per il rifacimento di facciate esterne di immobili posti in zone omogenee A e B. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per rifacimento di facciate si intendono opere anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. Nel caso in cui tali lavori coinvolgano anche il rifacimento dell'intonaco per una superficie superiore al 10% della superficie disperdente dell'involucro edilizio, l'intervento dovrà rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (cosidetto DM Requisiti Minimi) e per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica dovranno essere rispettati quelli della tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008, già previsti per le detrazioni al 65% (Ecobonus). Pertanto è chiaro che laddove sia necessario il rifacimento degli intonaci della facciata per superfici non minimali questo tipo di incentivo porterà alla realizzazione di cappotti termici con positive ricadute sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale. Segnaliamo che si tratta di un'opportunità molto importante da cogliere per i proprietari di immobili ricadenti in zone omogenee A e B. 
 
CONTO TERMICO

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 2.0 consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle direttive sull’efficienza energetica e contribuisce a costruire un “Paese più efficiente”.
Il CT 2.0 prevede incentivi più alti
  • fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB);
  • fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
  • fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
  • anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
  • il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali. 
                                                                                                   
 
Il nostro studio tecnico si occupa direttamente  di svolgere tutti gli adempimenti necessari a garantire il buon esito dell'intera procedura (reperimento dei dati, compilazione allegati, invio telematico, stampa della documentazione da conservare, ecc..).
 
 
SISMABONUS
 

A partire dalla legge di Bilancio 2017 è stato attivato il cosidetto Sismabonus che consente una detrazione fiscale per gli interventi antisismici, finalizzati quindi alla messa in sicurezza sismica di abitazioni e capannoni esistenti, fino a un massimo dell'85%.
Il 28 febbraio 2017 è stato firmato il Decreto n. 58 dal Ministero delle Infrastrutture, che da attuazione al Sismabonus approvando le LINEE GUIDA per la classificazione del rischio simico delle costruzioni esistenti e le modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi antisismici su abitazioni e capannoni industriali. 

La nuova metodologia consente di attribuire ad un edificio (abitazione o capannone) una specifica classe di rischio sismico, mediante due parametri che tengono conto sia della sicurezza per la vita umana, sia degli aspetti economici collegati a un eventuale terremoto. In particolare, i due parametri sono:

    • la Perdita Annuale Media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni degli elementi e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio;
    • l'Indice di Sicurezza (IS-V) della struttura, in funzione dell'accelerazione di picco al suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).

Come per il modello già introdotto per la certificazione energetica, le Linee Guida del SismaBonus hanno individuato 8 classi di rischio sismico, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G: A+ (meno rischio), A, B, C, D, E, F e G (più rischio). 

DIAGNOSI SISMICA PER USUFUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL SISMABONUS

Per ottenere la detrazione fiscale del SismaBonus è necessario effettuare una diagnosi dello stato dell'edificio, progettare e realizzare interventi antisismici di messa in sicurezza ed, infine, asseverare il miglioramento ottenuto.
In base alle linee guida è possibile effettuare due tipi di diagnosi: ordinaria o semplificata. Quest'ultima è una delle grandi novità del sistema: sarà veloce e a basso costo, sul modello dei rilievi di Protezione Civile in caso di emergenza, ma potrà essere applicata solo a casi specifici (edifici con struttura portante verticale in muratura e lavori minori col miglioramento di una sola classe di rischio). 

SISMABONUS: DETRAZIONE FISCALE PROGRESSIVA PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

In funzione dell'efficacia degli interventi di miglioramento sismico è previsto un sistema di detrazioni fiscali premianti. L'incentivo fiscale consiste infatti nella detrazione d'imposta calcolata in funzione del numero di passaggi a classi di rischio inferiore: maggiori sono i miglioramenti dal punto di vista sismico e più elevata è, di conseguenza, la detrazione fiscale. 
Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) gli incentivi (detrazioni) col SismaBonus aumentano notevolmente qualora gli interventi antisismici eseguiti migliorino l’edificio di una o due classi di rischio sismico.

 
 
In particole, per le abitazioni (prime e seconde case) e per i capannoni:
   
- detrazione fiscale al 70% per gli interventi di miglioramento sismico di 1 classe di rischio
- detrazione fiscale all’80% per gli interventi di miglioramento sismico di 2 o più classi di rischio
 
Mentre per i condomini e le parti comuni:
 
- detrazione fiscale al 75% per gli interventi di miglioramento sismico di 1 classe di rischio
- detrazione fiscale all’85% per gli interventi di miglioramento sismico di 2 o più classi di rischio
 
Sport Bonus
 
-Maggio 2019-
 
L'Ufficio Sport del Governo ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sullo Sport Bonus, che reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge di Bilancio 2019, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Tale credito, riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per gli interventi citati, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
 
NOVITA': CESSIONE DEL CREDITO DA DETRAZIONE ECOBONUS E SISMABONUS
 
Dal 1° gennaio 2016 è possibile cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Le regole per la cessione sono diverse a seconda dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi.

Le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni del 65, 70 e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.

Successivamente, con la legge di bilancio 2018, è stat introdotta la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica e antisimica effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali).

Le modalità operative della cessione del credito sono state disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18.04.2019. Con il Provvedimento del 31/07/2019 sono state poi definite nel dettaglio tali modalità.

 

 ECOBONUS E SIMABONUS POTENZIATI CON IL DECRETO RILANCIO EMANATO A SEGUITO DEL COVID 19

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che prevede un potenziamento delle aliquote di detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica, portandole al 110% per spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. La detrazione viene in questo caso ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è prevista la possibilità della cessione del credito.

Gli interventi interessati dall’incentivo sono:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Condizione necessaria è che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM (criteri ambientali minimi).

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza

almeno pari alla classe A di prodotto a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo , ovvero con impianti di microcogenerazione. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

I requisiti tecnici degli interventi saranno ulteriormente dettagliati con l’emanazione di un successivo decreto.

 

Il nostro studio può offrire un servizio di consulenza completo in tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi, supportando il cliente, l'impresa, il progettista / direttore dei lavori affinché non vengano commessi errori nelle varie fasi che portano dal progetto all'ultimazione dei lavori,in modo da evitare di perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste.

Redigiamo pratiche di detrazione fiscale per riqualificazione energetica, pratiche per conto termico, pratiche per Sismabonus, pratiche per Bonus Casa nei comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina, Chianni, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Montopoli, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, Collesalvetti, Livorno, Altopascio, Porcari, Capannori, Empoli.

 


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